• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina
  • Skip to footer navigation
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • 800 010 333
  • info@rts-srl.it
  • Area Riservata  
Gruppo RTS srl

Gruppo RTS srl

Real Training Solutions

  • Home
  • Chi siamo
    • Il Gruppo RTS
    • Le società e i partner
    • Il nostro Team
    • I nostri valori
    • Il Codice etico
    • Le certificazioni
    • I referenti territoriali
  • Formazione
    • Apprendistato
    • Formazienda
    • Fondo Fonarcom
    • Fondimpresa
    • Fondolavoro
    • Fondo Nuove Competenze
  • Consulenza
    • EBITEN
    • RTS Academy
  • Opportunità
    • Le opportunità per le Aziende
    • Le opportunità per i Consulenti del Lavoro
    • Le opportunità per gli Imprenditori e i Manager
  • Corsi di formazione
    • Area Sicurezza & Qualità
    • Area Linguistica
    • Area Informatica & Tecnica
    • Area Marketing & Vendite
    • Area Amministrazione & Legale
    • Area Vendite
    • Area Comunicazione e Marketing Digitale
    • Formazione a distanza
  • News
  • Contatti
  • Dove Siamo
Home » News » RLS: chi è, cosa fa e come va formato

RLS: chi è, cosa fa e come va formato

1 Luglio 2019 by Chiara Malla

Sicurezza sul lavoro

Una figura che svolge importanti (quanto necessarie) misure di tutela per la sicurezza dei lavoratori e che il datore di lavoro ha obbligo di formare con una formazione specifica, che comprende un corso di 32 ore, a cui segue un corso di aggiornamento annuale.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), eletto all’interno della azienda, è il riferimento per tutti i lavoratori affinché sia garantito il rispetto delle norme di prevenzione vigenti per la corretta gestione della sicurezza in azienda o in ufficio. Questa figura svolge importanti (quanto necessarie) misure di tutela finalizzate a consentire il pieno espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge.

RLS sicurezza

I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diverse mansioni:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all’articolo 37;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica di cui all’art 35 del D.lgs. 81/08;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

L’art. 37 del D.lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo di formazione a carico del datore di lavoro, per il soggetto eletto al ruolo di RLS. Questa formazione specifica comprende un corso per RLS, di durata non inferiore alle 32 ore, a cui segue un corso di aggiornamento per RLS da ripetersi annualmente.

Il corso sicurezza sul lavoro deve essere in linea con i contenuti didattici previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori deve essere formato su tutto ciò che riguarda la propria sicurezza e quella dei suoi colleghi.

Nelle imprese con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50, il corso di aggiornamento dell’RSL non deve essere al di sotto delle 4 ore mentre per le aziende con più di 50 lavoratori, l’aggiornamento dovrà avere una durata minima di 8 ore.


RTS organizza nei mesi di settembre e ottobre il corso di formazione e i relativi aggiornamenti in modalità finanziata per gli RLS appartenenti a imprese aderenti a Fondo FormAzienda.

Contattaci per avere informazioni sui corsi per RLS


Footer

Gruppo RTS

Dal 2009 sviluppiamo le competenze aziendali supportando le imprese e favorendone la crescita e la competitività

Scopri di più

Contatti

Gruppo RTS
Piazza M. Ruini 29/A – 43126 Parma (PR)
Numero Verde: 800 010 333
Email: info@rts-srl.it

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Copyright © 2026 · RTS S.r.l. Partita IVA 02548470349

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Contatti