La tenuta di una corretta contabilità aziendale è un obbligo di legge.
Il legislatore fiscale ha però tenuto conto del fatto che, per le imprese minori, la tenuta della contabilità ordinaria potesse risultare onerosa ed ha quindi accordato alcune semplificazioni, definendo il regime di contabilità semplificata, disciplinato dall’art.18 del DPR 600/1973.
Affinché l’impresa sia considerata minore, e possa tenere la contabilità semplificata, sono necessari due requisiti: uno soggettivo e uno oggettivo.
Il requisito soggettivo riguarda la forma legale dell’azienda: le società di capitali NON possono godere del regime di contabilità semplificata, mentre è consentito alle società di persone, in particolare alle Snc, Sas, alle società di fatto e alle imprese commerciali individuali così come definite nell’art.2195 del codice civile.
Il requisito oggettivo necessario affinché l’impresa possa usufruire delle agevolazioni previste dalla contabilità semplificata consiste nell’entità dei ricavi, che non possono superare:
• 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi;
• 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Questi sono i limiti fissati dal D.L. n.70 del 13/5/2011, convertito nella L.n.106 del 12/07/2011. Nella determinazione di tali limiti da quest’anno vale il regime di cassa, ovvero si deve tenere conto dei ricavi percepiti, mentre fino al 2016, si applicava il criterio di competenza. Questa modifica potrebbe dare maggiore utilità alla contabilità semplificata: tenendo conto solo delle fatture emesse e ricevute, senza un’analisi della situazione creditoria e debitoria, la contabilità semplificata poteva essere penalizzante per le aziende minori in crisi di liquidità, che si trovavano ad essere tassate sul fatturato; col criterio di cassa questo problema potrebbe trovare una soluzione.
La differenza sostanziale tra contabilità ordinaria e semplificata è legata alla tenuta dei registri.
Nel primo caso l’azienda è obbligata fiscalmente a tenere le seguenti scritture contabili:
• il libro giornale (art. 14 D.P.R. 600/73);
• il libro inventari (art. 14 D.P.R. 600/73);
• le scritture ausiliarie ove raggruppare in categorie omogenee gli elementi patrimoniali e reddituali per poter desumere i componenti negativi e positivi di reddito (art. 14 D.p.r. 600/43);
• le eventuali scritture ausiliarie di magazzino per poter seguire le variazioni intervenute nella consistenza degli inventari annuali (art. 14 D.P.R. 600/73);
• il libro dei cespiti ammortizzabili (art. 16 D.P.R. 600/73);
• i registri Iva (art. 23, 24, 25 D.P.R. 633/72).
Le imprese che optano per la contabilità semplificata devono tenere solo i registri obbligatori ai fini IVA, integrati con la registrazione cronologica di incassi e pagamenti.
Va detto, infine che le aziende che possono usufruire della contabilità semplificata, non sono obbligate a farlo e possono optare per la contabilità ordinaria, che aiuta ad una migliore gestione aziendale e può essere un valido strumento di presentazione dell’azienda a eventuali soci, finanziatori o partner, permettendo di dare un’immagine più completa e chiara della situazione economica aziendale.