Recentemente sono state sottoposte alla nostra attenzione alcune questioni riguardanti la formazione finanziata in tema di sicurezza sul luogo di lavoro. I dubbi nascono a partire dal Regolamento UE 651/2014 emanato due anni e mezzo fa. Crediamo quindi sia opportuno fare chiarezza.
Il comma 2 dell’art 31 del Regolamento UE 651/2014 cita: “Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione”.
Sappiamo che la formazione sulla sicurezza sul lavoro è obbligatoria per legge, così come previsto dal Testo Unico della Sicurezza, ed è quindi legittimo domandarsi se quanto riportato nel suddetto comma non possa essere visto come un divieto all’utilizzo di aiuti statali, ancor quando erogati tramite i fondi interprofessionali, per la formazione in tema di sicurezza.
Il dubbio però è chiarito dal legislatore Italiano, che, nel Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 651/2014, all’art 1, comma 2 stabilisce quanto segue: “Rimane in ogni caso ferma la possibilità per gli stessi Fondi di erogare aiuti alle imprese per attività di formazione continua in regime di “de minimis” in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, al Regolamento (CE) 1408/2013 e al Regolamento (UE) 1379/2013”.
Per maggiore chiarezza, facciamo un passo indietro.
L’art. 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall’art. 48 Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, ha previsto la costituzione di Fondi paritetici interprofessionali nazionali, autorizzati a concedere aiuti di stato alle imprese aderenti, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori.
Sul tema degli aiuti di stato esistono però numerosi vincoli imposti dal trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, il cui obiettivo è garantire la leale concorrenza tra le imprese dei diversi Stati membri.
In particolare, i finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica e, in conformità dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato.
Sulla base del suddetto articolo, nel 1998 il Consiglio Europeo ha emanato il regolamento CE 994/98, specificando che gli aiuti “de minimis”, ovvero quelli erogati alle imprese in un determinato periodo e che non superano un importo predefinito, non sono soggetti alla procedura di notifica.
Con tale regolamento, il legislatore europeo ha riconosciuto il fatto che gli aiuti, se prestati in misura limitata, non sono tali da incidere sugli scambi tra stati membri e non portano quindi a falsare la concorrenza. Sono stati quindi definiti nel Regolamento UE 1407/2013, i seguenti massimali: 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro; 100 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Fanno eccezione le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, per cui si rimanda a regolamenti specifici.
Col Regolamento UE 651/2014, i legislatori europei hanno ritenuto di dover esplicitare ulteriormente l’elenco degli aiuti di stato compatibili con gli artt 107 e 108 del trattato, elencando gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica e indicando una soglia massima, superata la quale torna in vigore il suddetto obbligo.
Nelle considerazioni iniziali, viene affrontato, tra gli altri, il tema della formazione, indicata come “obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche dell’Unione e degli Stati Membri” e viene quindi scritto che “gli aiuti per la promozione della formazione dovrebbero, a determinate condizioni, essere esentati dall’obbligo di notifica”. In tal senso va inteso quanto stabilito nella Sezione 5 – art 31 del suddetto regolamento.
Come già detto, il comma 2 di questo articolo vieta l’erogazione degli aiuti di stato per la formazione obbligatoria per legge, ma questo solo per le fattispecie previste dal Regolamento 651/2014, che non annulla quanto invece previsto dal regime “de minimis” in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, al Regolamento (CE) 1408/2013 e al Regolamento (UE) 1379/2013”.
Per concludere, ci pare quindi corretta la seguente interpretazione: gli aiuti di Stato per le attività di formazione, ivi compresa quella sulla sicurezza sul lavoro, sono erogabili alle imprese, finché limitati al regime “de minimis”, non possono essere invece erogati aiuti di stato per la formazione obbligatoria, avvalendosi del disposto del Regolamento UE 651/2014.
Il Gruppo RTS promuove la formazione finanziata tramite il fondo interprofessionale Formazienda, che finanzia la sicurezza obbligatoria SOLO alle aziende che scelgono di impegnarsi a cofinanziare il Piano formativo secondo il regime “de minimis”, nel rispetto dei massimali indicati nella documentazione, che le aziende firmano al momento della richiesta del finanziamento.
Fonti:
Regolamento UE 1407/2013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=IT
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT