L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha risposto al quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro relativo al ruolo del Consulente del Lavoro nell’ambito della gestione del proprio mandato professionale.
Secondo il Garante, il Consulente del Lavoro è titolare del trattamento dei dati dei propri dipendenti e clienti persone fisiche, mentre quando tratta i dati dei dipendenti dei propri clienti il suo ruolo è da inquadrarsi quale responsabile del trattamento.
Il responsabile del trattamento
Come riferito nella circolare n. 1154 dell’8 febbraio 2019 del CNO, l’espressione del Garante conferma la fondatezza delle preoccupazioni espresse con la circolare 23 luglio 2018, n. 1150, tese a respingere la pretesa, da parte di alcune organizzazioni, di ritenere per il Consulente del Lavoro obbligatorio ed esclusivo assumere il ruolo e le funzioni di Responsabile del trattamento, aderendo alle condizioni imposte da format predeterminati da tali organizzazioni, al cui contenuto imponevano l’adesione.
Il Garante infatti conferma che “l’affidamento dell’incarico al consulente avverrà, anche in base alle norme di diritto applicabili, attraverso la sottoscrizione di un ‘contratto o altro atto giuridico’ stipulato concordemente dalle parti tenendo conto dei compiti in concreto affidati, del contesto, delle finalità e modalità del trattamento, e non in base a modelli non aderenti alle circostanze del caso concreto o imposti unilateralmente”.
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