Il 7 luglio scorso, durante la seduta della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato approvato il nuovo Accordo relativo alla formazione dei Responsabili e degli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP).
Partendo dalle disposizioni relative alle capacità ed ai requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e sicurezza e dagli accordi finalizzati ad identificare la durata ed i contenuti minimi dei percorsi formativi previsti per tali figure aziendali, dopo avere valutato il parere di una commissione tecnica e dopo aver ottenuto parere favorevole dalle Regioni, è stato definito un nuovo Accordo che integra e in parte modifica quanto stabilito dall’art. 32 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e sue successive modifiche.
Una prima importante novità è legata al fatto che sono stati individuati ulteriori titoli di studio che consentono l’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione. Si tratta di lauree specialistiche o magistrali nelle Facoltà di Ingegneria, Architettura o relative a professioni sanitarie della prevenzione. L’accordo precisa però che in ogni caso, anche se in possesso di tali lauree, per lo svolgimento del ruolo di RSPP è necessario un attestato di frequenza con verifica di apprendimento a specifici corsi di formazione in tema di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali.
La seconda novità di rilievo è rappresentata dall’art. 6.2 dell’Allegato A dell’accordo, relativo al modulo B del corso, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Non sono più previsti 9 differenti moduli B, ma un unico modulo comune per tutte le attività produttive, della durata di 48 ore. Tale modulo è propedeutico va integrato con dei moduli B di specializzazione solo nel caso in cui il RSPP svolga il suo incarico nei settori dell’agricoltura e della pesca, delle cave e delle costruzioni, della sanità residenziale o del chimico e petrolchimico.
Infine, una parte del nuovo accordo affronta anche il tema del e-learning, che viene consentito nelle aziende a basso rischio ed esclusivamente per quei lavoratori che non svolgano mansioni che elevano, per la loro natura, il livello di rischio. In ogni caso, la formazione a distanza ha valore solo se svolta nel rispetto dei requisiti indicati nell’Allegato II al nuovo accordo, che definisce in maniera stringente i requisiti tecnici e organizzativi e le competenze per la gestione didattica e tecnica. Il testo completo del nuovo accordo è disponibile a questo link.