Una figura che svolge importanti (quanto necessarie) misure di tutela per la sicurezza dei lavoratori e che il datore di lavoro ha obbligo di formare con una formazione specifica, che comprende un corso di 32 ore, a cui segue un corso di aggiornamento annuale.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), eletto all’interno della azienda, è il riferimento per tutti i lavoratori affinché sia garantito il rispetto delle norme di prevenzione vigenti per la corretta gestione della sicurezza in azienda o in ufficio. Questa figura svolge importanti (quanto necessarie) misure di tutela finalizzate a consentire il pieno espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge.
I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diverse mansioni:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all’articolo 37;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all’art 35 del D.lgs. 81/08;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni
La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
L’art. 37 del D.lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo di formazione a carico del datore di lavoro, per il soggetto eletto al ruolo di RLS. Questa formazione specifica comprende un corso per RLS, di durata non inferiore alle 32 ore, a cui segue un corso di aggiornamento per RLS da ripetersi annualmente.
Il corso sicurezza sul lavoro deve essere in linea con i contenuti didattici previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori deve essere formato su tutto ciò che riguarda la propria sicurezza e quella dei suoi colleghi.
Nelle imprese con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50, il corso di aggiornamento dell’RSL non deve essere al di sotto delle 4 ore mentre per le aziende con più di 50 lavoratori, l’aggiornamento dovrà avere una durata minima di 8 ore.
RTS organizza nei mesi di settembre e ottobre il corso di formazione e i relativi aggiornamenti in modalità finanziata per gli RLS appartenenti a imprese aderenti a Fondo FormAzienda.
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