Con la sentenza n. 6121 del 8 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro è responsabile della valutazione dei rischi presenti in azienda e ha l’obbligo di fornire ai propri lavoratori tutti i rischi ed i fattori di pericolo ai quali sono esposti nello svolgimento dei compiti loro affidati.
Con la sentenza n. 6121 del 8 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro è responsabile della valutazione dei rischi presenti in azienda e ha l’obbligo di fornire ai propri lavoratori tutti i rischi ed i fattori di pericolo ai quali sono esposti nello svolgimento dei compiti loro affidati.
In particolare la sentenza richiama una sentenza del 2017 in cui era stato specificato che “Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte».
Si pone quindi l’attenzione non solo sulla sicurezza del luogo di lavoro, ma anche sulla corretta formazione e informazione dei dipendenti, in quanto la sicurezza sul lavoro passa anche dal creare le condizioni per cui i lavoratori non possano seguire prassi di lavoro errate, che comporterebbero pericoli per loro stessi e per i colleghi.
Il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa
Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di verificare periodicamente l’efficacia del documento di valutazione dei rischi (DVR) e a provvedere alla opportune modifiche ed integrazioni ogni qual volta vi siano le condizioni.
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