L’articolo 41 della Costituzione prevede la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro, purché esercitata nel rispetto della libertà e della dignità umana. Il datore di lavoro ha dunque il potere di controllare che l’attività lavorativa sia eseguita conformemente alle direttive, ma con alcuni limiti che derivano dal diritto dei lavoratori al rispetto della loro riservatezza, dignità personale, libertà di espressione e comunicazione.
La normativa prevede quindi un rigoroso divieto di qualsiasi controllo che possa essere lesivo dei diritti della persona. L’avvento delle nuove tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione, permette oggi di implementare controlli a distanza dei lavoratori che possono essere anche estremamente invasivi. Si è reso quindi necessario adeguare le regole volte alla tutela del lavoratore, contemperando nel frattempo il diritto del datore di lavoro alla tutela dei beni aziendali. La normativa contenuta nel Jobs Act ha riformato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, stabilendo in particolare un regime diverso a seconda che si tratti di impianti, ad esempio sistemi di videosorveglianza come le telecamere, o di strumenti di lavoro, come il personal computer, lo smartphone o il Gps.
In occasione del convegno organizzato lo scorso 16 aprile dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pavia e sponsorizzato dal Gruppo RTS, l’avvocato Andrea Rapacciuolo, Responsabile dell’Area Coordinamento Vigilanza della Direzione Interegionale del Lavoro di Milano, ha affrontato il tema della tutela della privacy nel controllo a distanza dei lavoratori, con particolare riferimento al controllo della posta elettronica e dell’uso della rete aziendale, nonché ai cosiddetti controlli difensivi. L’avvocato Rapacciuolo è entrato nel dettaglio della Circolare n°5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che fornisce indicazioni operative sull’installazione e sull’utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, spiegando come utilizzare correttamente gli strumenti di controllo indiretto del lavoratore e le ragioni che in base alla normativa possono giustificare l’utilizzo di tali strumenti.
Link utili
Scarica la Circolare n°5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro