Il Fondo Nuove Competenze è un contributo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato a rimborsare – più che i costi della formazione stessa – il costo dei lavoratori che si formano in orario di lavoro su materie specifiche, fornendo l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro.
Gli scorsi anni sono già stati pubblicati due avvisi: uno a novembre 2020 per 730 milioni di euro; l’altro a dicembre 2023 per un 1 miliardo di euro. A dicembre 2024 è stato pubblicato l’avviso per la terza edizione con una dotazione finanziaria complessiva di 731 milioni di euro, integrabile con altre forme di finanziamento stabilite nell’avviso.
Siamo quindi giunti alla terza fase di un percorso, nato nell’ambito post Covid-19, che si è trasformato nel tempo da strumento di sostegno a strumento di sviluppo delle imprese e dei lavoratori.
Le materie principali oggetto della formazione per accedere a FNC, a cui si aggiungono eventuali altri fabbisogni stabiliti nell’avviso, riguardano: sistemi tecnologici e digitali; introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale; sostenibilità ed impatto ambientale; economia circolare; transizione ecologica; efficientamento energetico; welfare aziendale e benessere organizzativo.
Il contributo orario del Fondo Nuove Competenze
Il Fondo Nuove Competenze copre parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi, con diverse percentuali di finanziamento a seconda degli interventi. Per i piani monoaziendali è prevista la copertura del 100% del costo contributivo e del 60% del costo retributivo.
Per i piani di Sistemi formativi e Filiere formative è prevista la copertura del 100% del costo contributivo e dell’80% del costo retributivo.
Il contributo relativo al costo del lavoro è riconosciuto, al netto di agevolazioni, sgravi contributivi e altre sovvenzioni, solo per le ore di formazione effettivamente svolte e rendicontate a saldo.
Disoccupati e bonus assunzioni
La quota di retribuzione è pari al 100% nel caso di disoccupati, da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto, il 3 dicembre 2024, e prima dell’avvio della formazione. Inoltre, a seguito della contrattualizzazione del 70% dei disoccupati che hanno partecipato alla formazione, è previsto per il datore di lavoro un contributo aggiuntivo di 800 euro per ogni disoccupato assunto. Il beneficio derivante da FNC non rientra nell’ambito degli aiuti di stato, la misura è però cumulabile con altri sgravi fiscali. Per la formazione degli stagionali non è contemplata una suddivisione per categoria di regioni e il bonus assunzione è soggetto, in questo caso, alla normativa degli aiuti di stato in regime de minimis.
Il ruolo dei Fondi interprofessionali
L’attività di formazione per i datori di lavoro iscritti a un Fondo Interprofessionale è finanziata, in tutto o in parte, dal Fondo secondo la disciplina da questi prevista. Il datore di lavoro iscritto a un Fondo che aderisce a Fondo Nuove Competenze deve obbligatoriamente indicarlo al momento della presentazione dell’istanza.
Un datore di lavoro può partecipare a FNC anche senza coinvolgimento di un Fondo interprofessionale in tre casi: se alla data di pubblicazione del decreto ministeriale non aderiva ad alcun Fondo, e non intenda sceglierne uno entro la data della presentazione dell’istanza; il Fondo a cui aderisce non partecipa agli interventi previsti da FNC; il Fondo ha comunicato al Ministero del Lavoro l’esaurimento delle risorse necessarie al finanziamento dell’intervento formativo. In questo caso il datore di lavoro può partecipare seguendo le regole ministeriali o anche rinunciare.