Dopo quasi tre anni di attesa, il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni (n. 59), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio. Un testo destinato a rivoluzionare uno degli adempimenti più rilevanti in materia di sicurezza: la formazione dei lavoratori, disciplinata dall’art. 37 del Testo Unico 81/2008.

Il nuovo accordo si presenta come un testo unico aggiornato, che raccoglie e armonizza i precedenti provvedimenti: dall’accordo del 2011 su durata e contenuti minimi dei corsi per lavoratori, dirigenti e preposti, a quello del 2012 sulle attrezzature che richiedono abilitazione, fino al documento del 2016 sui criteri per la formazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
L’entrata in vigore è immediata, ma è prevista una fase transitoria: corsi non più validi potranno essere rinnovati entro 12 mesi, mentre per la formazione dei datori di lavoro il termine è di 24 mesi.
Le novità principali dell’Accordo Stato-Regioni
Il nuovo accordo definisce per ogni figura della sicurezza il percorso formativo, stabilendo durata, contenuti minimi, modalità di erogazione (presenza, videoconferenza sincrona, e-learning, addestramento pratico), verifiche di apprendimento, aggiornamenti obbligatori e requisiti dei formatori.
La novità più attesa riguarda l’obbligo formativo per il datore di lavoro, introdotto dal DL 146/2021 ma rimasto in sospeso fino ad oggi. Ora è operativo: il datore, insieme a dirigenti e preposti, deve ricevere una formazione adeguata e aggiornata sui propri compiti in materia di sicurezza.
Formazione obbligatoria per i datori
Il percorso prevede 16 ore di formazione per tutti i datori di lavoro, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera in cantieri temporanei e mobili. Le modalità possono essere in presenza, videoconferenza sincrona o e-learning.
Se il datore svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione, si aggiunge un modulo di 8 ore più quattro moduli specialistici (12-16 ore), in questo caso solo in presenza. È previsto anche un aggiornamento quinquennale di 8 ore.
Preposti: aggiornamento biennale
Altra novità riguarda i preposti, figure chiave nella gestione della sicurezza. La formazione aggiuntiva è di 12 ore, da svolgere in presenza o videoconferenza sincrona, con aggiornamento ogni due anni (6 ore), e non più ogni cinque come in passato. La disciplina transitoria concede 12 mesi per adeguarsi.
Verifica e qualità della formazione
Il nuovo accordo introduce una verifica finale obbligatoria per tutti i corsi e controlli sull’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. Il datore dovrà assicurarsi che i lavoratori siano realmente preparati, attraverso analisi infortunistica, questionari e check list.
Grande attenzione anche alla qualità: i soggetti formatori dovranno adottare modelli organizzativi interni e cicli di miglioramento continuo. Gli attestati dovranno riportare dati dettagliati e, preferibilmente, essere firmati digitalmente per garantire autenticità.
Le 5 cose da sapere subito
- Entrata in vigore immediata: il nuovo Accordo è operativo dal 24 maggio 2025.
- Obbligo per i datori di lavoro: formazione minima di 16 ore, con moduli aggiuntivi per cantieri e compiti di prevenzione.
- Preposti sotto i riflettori: aggiornamento biennale (non più quinquennale) e formazione aggiuntiva di 12 ore.
- Verifica obbligatoria: test finale per tutti i corsi e controlli sull’efficacia durante l’attività lavorativa.
- Qualità certificata: attestati dettagliati e preferibilmente firmati digitalmente per evitare falsificazioni.

