• Passa alla navigazione primaria
  • Passa al contenuto principale
  • Passa al piè di pagina
  • Skip to footer navigation
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • 800 010 333
  • info@rts-srl.it
  • Area Riservata  
Gruppo RTS srl

Gruppo RTS srl

Real Training Solutions

  • Home
  • Chi siamo
    • Il Gruppo RTS
    • Le società e i partner
    • Il nostro Team
    • I nostri valori
    • Il Codice etico
    • Le certificazioni
    • I referenti territoriali
  • Formazione
    • Apprendistato
    • Formazienda
    • Fondo Fonarcom
    • Fondimpresa
    • Fondolavoro
    • Fondo Nuove Competenze
  • Consulenza
    • EBITEN
    • RTS Academy
  • Opportunità
    • Le opportunità per le Aziende
    • Le opportunità per i Consulenti del Lavoro
    • Le opportunità per gli Imprenditori e i Manager
  • Corsi di formazione
    • Area Sicurezza & Qualità
    • Area Linguistica
    • Area Informatica & Tecnica
    • Area Marketing & Vendite
    • Area Amministrazione & Legale
    • Area Vendite
    • Area Comunicazione e Marketing Digitale
    • Formazione a distanza
  • News
  • Contatti
  • Dove Siamo
Home » News » GDPR: non tutti i dati sono uguali, soprattutto nel lavoro

GDPR: non tutti i dati sono uguali, soprattutto nel lavoro

18 Settembre 2020 by Laura Reggiani

Nei rapporti di lavoro esistono particolari categorie di dati
che vanno considerati in modo differente

L’art. 9 del Gdpr disciplina il trattamento di categorie particolari di dati personali. Nello specifico, in tale nozione rientrano quelli personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, quelli relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Occorre, preliminarmente, sottolineare che, in linea di principio, il Gdpr vieta il trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari di cui sopra. Ciononostante, presentandosi il concetto di “trattamento” quale piuttosto ampio e tale da ricomprendere ogni tipo di operazione applicata ai dati personali, il Regolamento elenca, all’art. 9 comma 2, i casi specifici in cui il trattamento si ritiene consentito. Tra questi ultimi, rilevano in particolar modo:

• il caso in cui l’interessato abbia prestato il proprio consenso esplicito al trattamento (lettera a);

• il caso in cui il trattamento sia necessario al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Ue o degli Stati Membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del soggetto interessato (lettera b).

Il Provvedimento n. 146 del 2019

Con il Provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 l’Autorità Garante per la Privacy si è occupata di offrire una chiarificazione al Gdpr relativamente al trattamento dei dati personali nel contesto lavorativo, con specifico riguardo al trattamento di categorie particolari di dati, alle quali è necessario rivolgere attenzione e protezione maggiori.

Preme evidenziare che il provvedimento estende il proprio ambito di applicazione a «tutti coloro che, a vario titolo (titolare/responsabile del trattamento), effettuano trattamenti per finalità d’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro», elencando poi i ruoli che rilevano [art. 1.1, lett. da a) a g)].

Tali regole sono applicabili al trattamento effettuato dal datore di lavoro, sia pubblico che privato: quale persona fisica o giuridica, impresa, anche sociale, ente, associazione o organismo che sia parte di un rapporto di lavoro; che utilizzi prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee; che comunque conferisca un incarico professionale a consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari, nonché soggetti che svolgono collaborazioni organizzate dal committente o altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio [figure indicate all’art. 1.2, lett. c) e d)].

Oltre al datore di lavoro, il provvedimento è, altresì, rivolto a tutti i soggetti che curino gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale nell’interesse di altri soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo [art. 1.1, lett. e)], nonché a avvocati e/o commercialisti che sono soggetti ai medesimi profili di garanzia e sicurezza imposti al soggetto titolare. Il Provvedimento citato si estende, altresì, a ulteriori soggetti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agenzie per il lavoro (anche di intermediazione, ricerca, selezione, ricollocazione professionale), gli enti di formazione accreditati, organismi paritetici, rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, associazioni, organizzazioni, medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

 

 

Footer

Gruppo RTS

Dal 2009 sviluppiamo le competenze aziendali supportando le imprese e favorendone la crescita e la competitività

Scopri di più

Contatti

Gruppo RTS
Piazza M. Ruini 29/A – 43126 Parma (PR)
Numero Verde: 800 010 333
Email: info@rts-srl.it

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Copyright © 2025 · RTS S.r.l. Partita IVA 02548470349

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Contatti
Informativa cookie
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento. Vai su “Personalizza” per gestire le tue impostazioni. Cliccando "Accetta" acconsenti alla memorizzazione dei cookie sul tuo dispositivo. Cliccando su "Rifiuta" accetti la memorizzazione dei soli cookie necessari.
RifiutaPersonalizzaAccetta tutti
Rivedi consenso

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessari
Sempre abilitato
Cookie tecnici che sono assolutamente essenziali perché il sito funzioni correttamente. Questi cookie non registrano nessun dato sensibile dei navigatori, né servono per profilare in alcun modo l’utente.
Facoltativi
Fanno parte di questa categoria i cookie per l’archiviazione di informazioni che supportano le funzionalità avanzate del sito web, per l’archiviazione di informazioni relative alla personalizzazione, per l’archiviazione di informazioni relative alla sicurezza, per l’analisi dei dati e la pubblicità.
ACCETTA E SALVA