Come si inserisce la disciplina dei buoni pasto ai lavoratori in smart working? È questo l’interrogativo su cui fa chiarezza l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 25 febbraio che parte proprio da un’analisi dell’istituto del lavoro agile, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 81/2017 ed esploso con la formula emergenziale dovuta all’epidemia da Covid-19.
Tale modalità di attuazione della prestazione di lavoro subordinata è stata però, in assenza di accordi individuali e regolamenti aziendali volti a disciplinarne l’utilizzo durante la pandemia, caratterizzata da una profonda deregolazione in ordine a molteplici aspetti e, tra questi, la disciplina dei buoni pasto. Nel documento si passano in rassegna i presupposti civilistici dei ticket restaurant, analizzati sulle base delle disposizioni normative e delle pronunce della giurisprudenza, oltre a considerarne la disciplina fiscale attraverso le recenti disposizioni e le principali indicazioni di prassi, anche alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 123/2021.
Buoni pasto: il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, per i motivi predetti, conclude il suo parere ritenendo che i buoni pasto riconosciuti ai lavoratori agili non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendenti ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR, confortando i datori di lavoro che, a partire da marzo 2020, hanno sempre più fatto ricorso al lavoro agile, anche nell’osservanza di quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato fra Governo e parti sociali il 24 aprile 2020