Il Decreto Fiscale 146/2021 ha apportato diverse novità nella disciplina della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il riscontro di anche una soltanto delle 13 ipotesi di violazioni, contemplate nel nuovo Allegato I del TU 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è sufficiente per poter adottare il provvedimento di sospensione.
di Mario Pagano |
Il decreto fiscale DL 146/2021 ha apportato diverse novità nella disciplina della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Tra i punti di maggiore interesse, vi sono le modifiche intervenute nell’ambito delle violazioni. Rispetto al passato non è più necessaria la reiterazione delle violazioni ma è sufficiente il riscontro di anche una soltanto delle 13 ipotesi di violazioni, contemplate nel nuovo Allegato I del TU 81/2008 (tra queste spiccano l’assenza del documento di valutazione dei rischi nonché l’omissione della formazione, dell’informazione e dell’addestramento dei lavoratori) per poter adottare il provvedimento di sospensione. Quest’ultimo potrà operare con effetto immediato ovvero, in caso di lavoro irregolare, dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo, coinvolgendo la parte dell’attività d’impresa interessata dalle violazioni o anche l’attività dei soli lavoratori, coinvolti della irregolarità accertate, ma ciò solo nelle ipotesi di violazioni per omessa formazione ed addestramento o nel caso di mancata fornitura dei dispositivi di protezione contro la caduta dall’alto. Sarà, poi, decisamente più complesso ottenere la revoca del provvedimento e ciò per il sostanzioso inasprimento degli importi delle somme aggiuntive, che condizionano il rilascio della revoca.
Sicurezza: le sanzioni in caso di violazione
Non basta, infatti, la regolarizzazione postuma del lavoratore in nero o il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni accertate. Il datore di lavoro dovrà anche pagare una somma ulteriore pari a 2.500 euro, qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro, qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari mentre, nelle ipotesi di cui all’Allegato I, per le sospensioni dovute a violazioni in materia di sicurezza, la somma aggiuntiva varia in ragione della specifica violazione, con importi che oscillano tra 2.500 e 3.000. In ogni caso, per la revoca è richiesto il pagamento di tutti gli importi, connessi alle irregolarità accertate, sommati tra loro, circostanza che, come detto, non può che aggravare in considerazione delle cifre l’esposizione economica del datore di lavoro trasgressore, la cui attività risulterà sospesa fino alla revoca.
La violazione dell’ordine di sospensione
Peraltro, non va dimenticato che violare l’ordine di sospensione comporta una sanzione di natura penale, ossia l’arresto fino a sei mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Dal punto di vista del grave il provvedimento di sospensione può essere impugnato solo per le casistiche del lavoro irregolare entro 30 giorni dalla sua adozione, avanti all’Ispettorato interregionale del lavoro, territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.