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Home » News » SICUREZZA | Nuovo accordo Stato-Regioni del 2025

SICUREZZA | Nuovo accordo Stato-Regioni del 2025

29 Maggio 2025 by Laura Reggiani

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 rappresenta un importante passo avanti nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo un quadro normativo più chiaro e uniforme per la formazione obbligatoria. Le aziende e i professionisti del settore sono chiamati ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro i termini previsti, per garantire ambienti di lavoro più sicuri e conformi alla normativa vigente.

Accordo Stato-Regioni 2025

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. Questo Accordo rappresenta un passo significativo verso l’unificazione e l’aggiornamento delle normative esistenti, in linea con quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla legge n. 215 del 2021.

Obiettivi principali dell’Accordo Stato-Regioni 2025

L’Accordo mira a:

  • Accorpare, rivedere e modificare gli accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di formazione, per garantire un sistema formativo più coerente ed efficace.
  • Individuare la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.
  • Stabilire le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  • Monitorare l’applicazione degli accordi in materia di formazione e controllare le attività formative e il rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Destinatari e percorsi formativi dell’Accordo Stato-Regioni 2025

L’Accordo definisce i percorsi formativi per diverse categorie di lavoratori, tra cui:

  • Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008)
  • Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) (Art. 32, D.Lgs. n. 81/2008)
  • Datori di lavoro con compiti di prevenzione e protezione (Art. 34, D.Lgs. n. 81/2008)
  • Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (Art. 98, D.Lgs. n. 81/2008)
  • Operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Art. 2, DPR n. 177/2011)
  • Operatori di attrezzature di lavoro con abilitazione specifica (Art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).

Durata e contenuti della formazione per i lavoratori in base all’Accordo Stato-Regioni

La durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori varia in base alla classificazione dei settori di rischio:

  • Rischio basso: 4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica, per un totale di 8 ore.
  • Rischio medio: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica, per un totale di 12 ore.
  • Rischio alto: 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica, per un totale di 16 ore.

I progetti di formazione specifica dovrebbero considerare gruppi omogenei di lavoratori che svolgono la medesima mansione e che risultano esposti agli stessi rischi, in base all’organizzazione aziendale e alla valutazione dei rischi.

Verifica dell’apprendimento e monitoraggio

L’Accordo introduce l’obbligo di una verifica finale di apprendimento per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori. Inoltre, prevede modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. È previsto anche il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione e il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Entrata in vigore 

Come previsto dalla normativa italiana, l’Accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero l’8 giugno 2025. Da tale data, le disposizioni dell’Accordo saranno pienamente operative e vincolanti per tutti i soggetti coinvolti.

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