Nella rubrica settimanale “Work Safety” ci focalizziamo sulla figura dell’RLST, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Il Decreto legislativo 81/2008 (art. 47 c.1) individua diversi tipi di RLS e prevede in ogni azienda o unità produttiva la presenza di un RLS, interno o Territoriale (RLST).

Per permettere la presenza in ogni realtà aziendale di questa figura, è previsto per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti – nel caso in cui i lavoratori non eleggano un proprio rappresentante interno – di avvalersi del RLS eletto o designato a livello territoriale o di comparto.
Dove è poi presente un “rilevante numero di imprese (porti, centri intermodali, grandi cantieri, ecc.) deve essere individuato un RLS di Sito Produttivo in coordinamento operativo con gli RLS delle aziende presenti”.
Gli sono attribuiti gli stessi compiti e le medesime prerogative dell’RLS. E’ eletto o designato secondo le modalità previste dagli accordi collettivi a livello nazionale, interconfederale o di categoria che siano stati stipulati dalle associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in assenza di essi, mediante decreto ministeriale.
La figura dell’RLST
Il legislatore prevede talune regole peculiari relative alla figura in analisi:
- Il ruolo di RLST è incompatibile con qualunque altra funzione sindacale operativa (art. 48 ultimo comma);
- il nominativo del rappresentante territoriale è comunicato alle aziende dall’organismo paritetico di cui all’art. 1, lett. ee) della legge o dal Fondo competente (ossia il Fondo istituito presso l’INAIL dall’art. 52 della legge (comma 6);
- l’accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato con un preavviso individuato attraverso gli accordi collettivi menzionati, stante il carattere “esterno” dell’azione svolta dalla figura in esame in quanto comune a più realtà. Detto preavviso non opera, tuttavia, nel caso in cui si sia verificato un infortunio grave;
- qualora sia impedito l’accesso ai luoghi di lavoro nei termini concordati, il RSLT può rivolgersi all’organismo paritetico citato o all’organo di vigilanza, di cui all’art. 13 della normativa in esame (comma 7);
- il rappresentante territoriale ha diritto ad una formazione peculiare determinata dalla specificità e delicatezza del ruolo secondo le modalità previste dal settimo comma dell’art. 48 in esame.

