Nella rubrica settimanale “Work Safety” ci focalizziamo sul ruolo e sugli obblighi del “Dirigente” nell’ambito della sicurezza in azienda.
Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando e vigilando sull’attività lavorativa e ha l’obbligo di formazione specifica.
- Attua le direttive del datore di lavoro organizzando e vigilando sull’attività lavorativa;
- Ha l’obbligo di formazione specifica.

Il ruolo e gli obblighi del Dirigente nella sicurezza
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
- Nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti (arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da 1.500 a 6.000 €);
- Designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro);
- Tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori nell’affidargli le mansioni (arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da 1.200 a 5.200 €);
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente (arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da 1.500 a 6.000 €);
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da 1.200 a 5.200 €);
- Richiedere l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza (arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da 1.200 a 5.200 €);
- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste (ammenda da 2.000 a 4.000 €);
- Comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €);
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;(ammenda da 2.000 a 4.000 €);
- Elaborare il documento di valutazione dei rischi anche su supporto informatico (ammenda da 2.000 a 4.000 €);
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da 1.200 a 5.200 €);
- Comunicare in via telematica all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro (per infortuni > 3gg, sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €; per infortuni > 1 gg sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €;)
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 2.000 a 4.000 €);
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione;
- Adempiere agli obblighi previsti dalle attività in appalto;
- Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35 (ammenda da 2.000 a 4.000 €);
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione (arresto da 2 a 4 mesi, ammenda da 1.500 a 6.000 €);
- Comunicare in via telematica all’INAIL nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro);
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro).

