Nella rubrica settimanale “Work Safety” ci focalizziamo sul ruolo e sugli obblighi del medico competente ovvero il medico del lavoro
Si tratta di un medico in possesso di particolari titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
- Ha il compito della sorveglianza sanitaria e della prevenzione;
- Deve avere requisiti di formazione specifici.

Il ruolo e gli obblighi del medico competente
Il medico competente:
- Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- Collabora con il DL e con il SPP alla valutazione dei rischi, ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria…(arresto sino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 €);
- Visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all’anno o cadenza diversa che stabilisce in base alla VR (arresto sino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 €);
- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (arresto sino a 3 mesi o ammenda da 300 a 1.200 €)
- Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia (arresto sino a 3 mesi o ammenda da 300 a 1.200 €)
- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (arresto sino a 3 mesi o ammenda da 300 a 1.200 €)
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria (sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 €)
- Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale (arresto sino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 €);
- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione (arresto sino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 €);

