Nella rubrica settimanale “Work Safety” ci focalizziamo sul ruolo e sugli obblighi della figura dell’RSPP, ovvero il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
L’RSPP ha il compito di valutare i rischi in azienda, individuando le misure per eliminarli o ridurli al minimo.
- Coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- Collabora strettamente con il datore di lavoro per redigere il DVR.

Il ruolo e gli obblighi dell’RSPP
Il Servizio di Prevenzione e Protezione, e in particolare il suo Responsabile, ha il compito di valutare i rischi in azienda, individuando le misure per eliminarli o ridurli al minimo.
- Individuare i fattori di rischio
- Elaborare le misure preventive e protettive
- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- Proporre i programmi di formazione e informazione dei lavoratori
- Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
- Fornire ai lavoratori informazione sui rischi a cui sono esposti
La persona designata dal datore di lavoro come RSPP deve possedere le “capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.
- Titolo di studio
- Formazione specifica
- Esperienza lavorativa
- Esperienza specifica
- Mantenimento nel tempo della qualifica di RSPP
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’Allegato II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

