È entrato in vigore il decreto legge n. 30/2021 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.
Il D.L. contiene al suo interno disposizioni volte alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, prevedendo la possibilità nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli di attivare la modalità di lavoro agile o, quando la tipologia di attività lavorativa non lo consenta, di usufruire di congedi parzialmente retribuiti. Per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari è prevista la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby-sitting fino al 30 giugno 2021.
Dubbi sulla fruizione in caso di Smart Working
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dedica al D.L. un approfondimento, nel quale si evidenziano dei dubbi applicativi in merito alla possibilità di fruire dello Smart Working. Come si legge nel documento: “Il primo comma della norma, ricorrendo le condizioni previste, riconosce la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile mentre il secondo comma prevede l’alternativa fruizione dei congedi per i genitori e bonus baby-sitting “nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il punto critico può essere rappresentato proprio dal momento in cui deve scrutinarsi tale opzione. Il primo comma fa riferimento alla “prestazione di lavoro in modalità agile” senza ulteriore specificazione per cui, a rigore, il rinvio pare doversi intendere alla fattispecie ordinaria di cui agli articoli 18 e seguenti della legge n. 81/2017 che richiede la formalizzazione di un accordo e si fonda esclusivamente sulla volontà delle parti. Ciò premesso, potrebbe risultare problematico il momento relativo alla determinazione delle condizioni per le quali la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile. Appare evidente che il giudizio prevalente in tal senso spetta al datore di lavoro. È altrettanto prevedibile che, in caso di diniego, il lavoratore potrebbe contestare tale scelta. Il tutto con l’ulteriore rischio dell’apparente necessità dell’accordo ai fini della possibilità dello svolgimento della prestazione con modalità agile che, per quanto premesso, appare risultare necessario conformemente al regime ordinario del lavoro agile, in assenza di previsioni di condizioni di specialità”.
Smart Working: quando si può fruire dei benefici?
Un altro punto messo in evidenza riguarda le condizioni per fruire dei benefici stabiliti dal D.L. La normativa prevede che “nei giorni in cui un genitore svolge la prestazione in smart working, o fruisca del congedo Covid-19 o del bonus baby sitting oppure, non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso, l’altro genitore non può fruire delle opportunità (…) a meno che non vi sia la presenza di altro figlio minore di 14 anni, avuti da altri soggetti, e che non si stia fruendo delle predette agevolazioni”.
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