Nella rubrica settimanale “Work Safety” ci focalizziamo sul ruolo e sugli obblighi del “Preposto” nell’ambito della sicurezza in azienda.
Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende e vigila l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- Sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive e la sicurezza;
- È identificabile in base ai compiti concreti svolti.

Il ruolo e gli obblighi del Preposto nella sicurezza
È la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende e vigila l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
L’Art.19 stabilisce gli obblighi del preposto:
- sovrintendere e vigilare sull’ osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti (SANZIONE 400 a 1.200 euro / arresto sino a 2 mesi);
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; (SANZIONE 200 a 800 euro / arresto sino a un mese)
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; (SANZIONE 400 a 1.200 euro / arresto sino a un mese)
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; (SANZIONE 200 a 800 euro / arresto sino a un mese)
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; (SANZIONE 400 a 1.2000 euro/ arresto sino a due mesi )
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; (SANZIONE 400 a 1.200 euro/ arresto sino a 2 mesi )
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. (SANZIONE 200 a 800 euro / arresto sino a un mese)
L’Art. 37 stabilisce che:
- I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Il principio di effettività del preposto
Il ruolo del preposto ha assunto grande importanza con il D.Lgs.81/2008 e con il D.Lgs.106/2009, che hanno previsto una formazione specifica prima non richiesta e rafforzato l’apparato sanzionatorio.
La qualifica di preposto non richiede un incarico formale, ma può essere assunta anche tacitamente impartendo direttive, purché riconosciuta dai compagni di lavoro.
In questo caso si parla di preposto di fatto.

